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    Vendite on line

    Nell’ambito della vendita ON LINE di prodotti chimici, biocidi e detergenti, alcune informazioni di etichettatura devono essere inserite nell’informativa precontrattuale al consumatore: queste sono le “caratteristiche essenziali del prodotto”.

    Il Codice del Consumo prevede che prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di vendita di beni o di fornitura di servizi, il professionista comunica al consumatore, in modo leggibile e comprensibile le caratteristiche essenziali del bene o servizio, tenuto conto del mezzo di comunicazione utilizzato e del bene o servizio in questione (…)

    Ciò deve consentire ai consumatori che acquistano da remoto di essere a conoscenza di queste informazioni allo stesso modo dei consumatori che acquistano in un negozio fisico.

    Tale obbligo può essere rispettato in particolare pubblicando una fotografia leggibile dell’etichetta del prodotto su cui compaiono tutte e informazioni previste dalla norma o riproducendola integralmente nella sezione dedicata alla descrizione del prodotto.

    Quali sono le caratteristiche principali da includere (elenco indicativo e non esaustivo)

    Per quanto riguarda i prodotti chimici, le caratteristiche essenziali sono:

    • il nome commerciale o la denominazione della miscela;
    • la quantità nominale;
    • la formulazione delle indicazioni di pericolo (frasi H e, se del caso, frasi EUH );
    • pittogrammi
    • etc

    Per i biocidi costituiscono inoltre caratteristiche essenziali:

    • il tipo di biocida (TP);
    • l’identità di ciascuna sostanza attiva e la sua concentrazione;
    • il nome di tutti i nanomateriali contenuti nel prodotto;
    • le istruzioni per l’uso.

    Per i detersivi è inoltre una caratteristica essenziale:

    • il contenuto di cui all’allegato VII, parte A, del regolamento sui detersivi.

    Per i prodotti oggetto del decreto del 19 aprile 2011 relativo all’etichettatura dei prodotti da costruzione o dei rivestimenti per pareti o pavimenti e pitture e vernici sulle loro emissioni di inquinanti volatili è inoltre una caratteristica essenziale:

    • le caratteristiche delle emissioni di inquinanti volatili(VOC)

    Per quanto riguarda gli articoli trattati, che devono essere etichettati ai sensi dell’articolo 58 del Regolamento 528/2012 , le caratteristiche essenziali sono:

    • sostanze per il trattamento;
    • le presunte proprietà;
    • il nome di tutti i nanomateriali contenuti nei biocidi.

    Per i cosmetici:

    • lista ingredienti (INCI)
    • avvertenze
    • modo d’uso

    APPROFONDIMENTO CLP

    L’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento CLP prevede che “ogni pubblicità per una miscela classificata come pericolosa o cui si applica l’articolo 25, paragrafo 6, che permetta a una persona di concludere un contratto d’acquisto senza aver prima preso visione dell’etichetta menziona il tipo o i tipi di pericoli che sono indicati nell’etichetta”.

    La FAQ 273 dell’ECHA spiega che tipo di informazioni devono essere fornite in una pubblicità per miscele ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, del CLP.

    In caso di vendita on line di prodotti pericolosi è necessario, per ottemperare agli obblighi dell’art.48 del CLP, menzionare i pericoli indicati sull’etichetta, se l’etichettatura CLP non è consultabile online.

    Il consumatore non deve acquistare una miscela pericolosa senza essere a conoscenza dei suoi pericoli.

    Quindi in caso di vendita online, si ritiene necessario pubblicare l’etichetta CLP contenente le frasi di rischio dei prodotti e, nel caso in cui questo non sia possibile, è necessario riportare le indicazioni di pericolo, le indicazioni di pericolo supplementari, i pittogrammi di pericolo e l’avvertenza.

    Per le vendite al pubblico non è sufficiente e nemmeno pertinente fare riferimento ad una scheda di dati di sicurezza contenente queste informazioni.

    Per pubblico si intende chiunque non acquisti la miscela per le proprie attività professionali.

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