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    Notifica SCIP database

    Servizi di Notifica al SCIP DATABASE dell’ECHA per gli articoli che contengono sostanze SVHC (Substance Very High Concern).

    L’obbligo parte dal 5 gennaio 2021

    Questo obbligo normativo deriva dalla pubblicazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica della Normativa Quadro sui Rifiuti (WFD – Waste Framework Directive) – recepita dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 art 80 comma 3.

    I fornitori di articoli che contengono una o più sostanze SVHC dovranno fornire all’ECHA le informazioni sull’uso sicuro degli articoli.

    Questa novità è un’estensione dell’obbligo di comunicazione lungo la catena di approvvigionamento secondo l’art. 33 del Regolamento REACH.

    QUAL È L’OBIETTIVO?

    La banca dati SCIP mira ad approfondire la conoscenza delle sostanze chimiche pericolose contenute in articoli e prodotti lungo il loro intero ciclo di vita, anche nella fase in cui diventano rifiuti.

    • ridurre le sostanze pericolose contenute nei rifiuti,
    • incoraggiare la sostituzione di tali sostanze con alternative più sicure,
    • contribuire a una migliore economia circolare.

    L’obiettivo del database è quello di:

    • ridurre la generazione di rifiuti contenenti sostanze pericolose cercando di sostituirle con sostanze meno pericolose
    • rendere disponibili le informazioni per migliorare le operazioni di trattamento dei rifiuti
    • monitorare l’uso di sostanze SVHC negli articoli e avviare azioni appropriate anche nello smaltimento degli articoli

    CHE COS’È UN ARTICOLO?

    Un articolo è un oggetto a cui, durante la produzione, sono dati una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica

    ATTORI COINVOLTI:

    • produttori di articoli
    • importatori di articoli
    • distributori UE di articoli e altri attori che immettono articoli sul mercato.

    I produttori e i distributori di articoli prodotti al di fuori dell’ UE non hanno obblighi diretti ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti.

    Tuttavia, dovrebbero supportare i loro clienti dell’UE (importatori) fornendo loro le informazioni necessarie sugli SVHC negli articoli.

    I rivenditori e altri attori che forniscono articoli direttamente ai consumatori non devono presentare informazioni all’ECHA.

    I fornitori di articoli dovranno comunicare le informazioni sulle sostanze SVHC contenute negli articoli in concentrazioni >= 0,1% p/p lungo la catena di approvvigionamento e informare l’ECHA caricando le informazioni sull’uso sicuro nel database SCIP.

    Le informazioni da fornire sono:

    INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

    • informazioni rilevanti per l’identificazione dell’articolo;
    • nome, intervallo di concentrazione e posizione dell’SVHC; e
    • altre informazioni sull’uso sicuro dell’articolo, in particolare, se le informazioni di cui sopra non sono sufficienti a garantire la corretta gestione dell’articolo come rifiuto.

    INFORMAZIONI NON OBBLIGATORIE

    • immagine dell’articolo
    • descrizione delle dimensioni dell’articolo
    • istruzioni per il disassemblaggio
    • informazioni pertinenti che permettano la gestione sicura dell’articolo.

    SCADENZE:

    • 5 gennaio 2021 obbligo di notifica sul database SCIP.

    I NOSTRI SERVIZI

    • STRATEGIA: studio casistiche aziendali, portafoglio prodotti e documentazione dei fornitori. Lo scopo è determinare COSA E COME NOTIFICARE
    • ANALISI SVHC: analisi dei vostri articoli per verificare le presenza di SVHC (LINK)
    • NOTIFICA SCIP DATABASE
    • FORMAZIONE: per rendervi autonomi nella gestione dello SCIP database

    Per maggiori informazioni contattateci.

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