Definizioni degli intermediari in base al regolamento REACH
Sostanza intermedia: una sostanza fabbricata, consumata o utilizzata per essere trasformata, mediante un processo chimico, in un’altra sostanza (in seguito denominata «sintesi»):
Sostanza intermedia non isolata:, una sostanza intermedia che durante la sintesi non è intenzionalmente rimossa (tranne che per il prelievo di campioni) dalle apparecchiature in cui la sintesi ha luogo. Tali apparecchiature comprendono il recipiente di reazione con i suoi accessori e le apparecchiature attraverso cui la o le sostanze passano durante un processo a flusso continuo o a lotti, nonché le tubazioni mediante cui la o le sostanze sono trasferite da un recipiente ad un altro in cui si produce la fase successiva della reazione; non comprendono invece il serbatoio o altri recipienti in cui la o le sostanze sono conservate dopo essere state fabbricate;
Sostanza intermedia isolata in sito, una sostanza intermedia che non presenta le caratteristiche che definiscono una sostanza intermedia non isolata e nel caso in cui la fabbricazione della sostanza intermedia e la sintesi di una o più altre sostanze derivate da essa avvengono nello stesso sito, gestito da una o più persone giuridiche;
Sostanza intermedia isolata trasportata, una sostanza intermedia che non presenta le caratteristiche che definiscono una sostanza intermedia non isolata e che è trasportata tra altri siti o fornita ad altri siti;
Registrazione REACH di Intermedi:
SOSTANZA INTERMEDIA NON ISOLATA
Per l’uso di una sostanza come sostanza intermedia non isolata, non esistono obblighi ai sensi del Regolamento REACH (art.2, paragrafo 1, lettera C)
SOSTANZA INTERMEDIA ISOLATA / TRASPORTATA
I fabbricanti di sostanze intermedie isolate / trasportate in quantità pari o superiori a 1 tonn/anno devono presentare un fascicolo di registrazione a meno che la sostanza sia esente dalle disposizioni in materia di registrazione. I dichiaranti di sostanze intermedie isolate/ trasportate possono fornire informazioni di registrazione ridotte a norma rispettivamente dell’art. 17, paragrafo 2, e art. 18 paragrafo 4 se confermano che la sostanza è fabbricata e usata in condizioni rigidamente controllate.
Oltre ai dati disponibili sulle proprietà intrinseche della sostanza, il dichiarante deve fornire le seguenti informazioni:
- Una breve descrizione generale dell’uso;
- Dettagli delle misure di gestione del rischio applicate e raccomandate all’uso;
- L’identità del fabbricante o dell’importatore;
- L’identità della sostanza intermedia;
- La classificazione della sostanza intermedia;
Secondo il REACH, due condizioni critiche devono essere soddisfatte per un intermediario isolato, isolati in loco o trasportati per beneficiare delle disposizioni ridotte contenute negli articoli 17 e 18 del REACH:
- L’uso della sostanza deve corrispondere alla definizione di intermedio, come descritto all’articolo 3, punto 15, del regolamento REACH; e
- La sostanza deve essere fabbricata e / o utilizzata in condizioni rigorosamente controllate (SCC).
Tenuto conto di queste condizioni, l’ECHA chiede ai dichiaranti di raccogliere e inviare un’ampia quantità di informazioni, tra cui:
- una descrizione delle reazioni chimiche che si verificano
- una descrizione di tutte le misure adottate per garantire le condizioni strettamente controllate in tutti i passaggi,
- copia delle lettere inviate o ricevute da tutti gli utenti a valle che confermano di utilizzare la sostanza come intermedi negli SCC.