Dal 13 dicembre 2024 è operativo il Regolamento GPSR (General Product Safety Regulation) 2023/988, che impone nuovi obblighi per garantire la sicurezza dei prodotti destinati al consumatore immessi sul mercato europeo.
Il Regolamento 2023/988 ha abrogato la Direttiva 2001/95/CE (GPSD) e inglobato la Direttiva 87/357/CE relativa ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori, detti anche “Food Imitating Products”.
l GPSR si applica nella misura in cui non esistano disposizioni specifiche del diritto dell’Unione (ovvero regolamenti armonizzati elencati nell’allegato I del Regolamento 1020/2019) aventi lo stesso obiettivo che disciplinano la sicurezza dei prodotti in questione.
Il GPSR non si applica ad alcune categorie di prodotto, tra cui: medicinali per uso umano e veterinario; mangimi; organismi geneticamente modificati; sottoprodotti e prodotti derivati di origine animale; prodotti fitosanitari
Di seguito sono riportati i punti salienti del nuovo regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR)
- Valutazione dei rischi ed elaborazione della documentazione tecnica: Il fabbricante ha l’obbligo di valutare i rischi possibili connessi al prodotto prima dell’immissione sul mercato. La valutazione si deve basare su alcuni criteri , tra cui:
- caratteristiche del prodotto;
- effetto del prodotto su altri prodotti con i quali potrebbe essere utilizzato e vice versa;
- etichettatura, istruzioni, avvertenze d’uso e istruzioni per lo smaltimento;
- categorie dei consumatori a cui il prodotto è destinato, con particolare attenzione alle categorie più fragili (bambini, anziani, disabilità..);
- se l’aspetto del prodotto può indurre il consumatore a utilizzarlo in modo diverso (es. i prodotti non alimentari facilmente confondibili con questi e i prodotti non destinati ai bambini ma per questi attraenti)
- Etichettatura dei prodotti senza normative armonizzate: Per i prodotti che non sono regolamentati da normative specifiche armonizzate, è obbligatorio indicare in etichetta le informazioni che permettano di garantire la sicurezza del prodotto durante l’uso previsto.
- Mercati online:Per i fornitori di mercati online è obbligatorio registrarsi al portale Safety Gate e indicare sul portale le informazioni di contatto, sulla tracciabilità, i dati identificativi del prodotto ed eventuali avvertenze e istruzioni per l’uso. In altre parole, è necessario fornire ai consumatori online tutte le informazioni di sicurezza come se il prodotto fosse fisicamente presente.
- Safety Business Gateway:Tramite questo portale, le imprese informano le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in merito ai prodotti pericolosi e agli incidenti.
- Tracciabilità:Il sistema di tracciabilità è uno dei punti cardine di questa normativa. Tale sistema consiste nella raccolta e nell’archiviazione dei dati che permettono l’identificazione del prodotto, dei suoi componenti o degli operatori economici coinvolti nella sua catena di fornitura.
I principali obblighi per gli operatori
FABBRICANTI
- Fare un’analisi interna dei rischi del prodotto, redigere e conservare per 10 anni la documentazione tecnica del prodotto
- apporre gli elementi identificativi dei prodotti e di identificazione e rintracciabilità del fabbricante; disporre di canali di comunicazione per reclami e incidenti; tenere un registro dei reclami, degli incidenti e delle misure correttive adottate;
- In caso di prodotto pericoloso, adottare le misure necessarie, compreso il richiamo e il ritiro; informare i consumatori e le autorità di vigilanza; informare gli altri operatori economici coinvolti nella filiera a valle
IMPORTATORI
- verificare che il prodotto sia conforme all’obbligo di sicurezza e che il fabbricante abbia la valutazione dei rischi, la documentazione tecnica, apposto gli elementi di identificazione del prodotto e di rintracciabilità del fabbricante
- Apporre sul prodotto i propri contatti;
- assicurare che immagazzinamento e trasporto non inficino la sicurezza di prodotti;
- In caso di prodotto pericoloso: informare il fabbricante, assicurarsi che siano adottate le misure correttive; informare consumatori e autorità di vigilanza
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