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    Principali sanzioni

    Il Decreto Legislativo n°204 del 4 dicembre 2015 contiene le informazioni sulla disciplina sanzionatoria per la violazione del Regolamento (CE) N° 1223/2009 sui prodotti cosmetici.

    Di seguito, verranno elencate le principale sanzioni:

    Art 3: Sicurezza

    Chiunque produce, detiene o pone in commercio prodotti cosmetici che possono essere dannosi per la salute dell’uomo, pagherà con una reclusione da uno a cinque anni e il pagamento di una multa superiore ai 1000 euro. Se viene commesso per colpa, la pena viene ridotta da un terzo a un sesto.

    Art 5: Obblighi delle persone responsabili

    – adottare immediatamente misure correttive per rendere conforme il prodotto se non è conforme

    – ritirarlo/richiamarlo dal commercio se non è conforme.

    – informare le autorità competenti sulla pericolosità del prodotto se non è conforme.

    – fornire la documentazione necessaria per valutare la conformità

    Se non vengono rispettati questi obblighi si deve pagare un’ammenda da 10.000 a 25.000 euro.

    Art 6: Obblighi dei distributori

    – effettuare le verifiche sulla conformità dell’etichetta, dei requisiti linguistici e della durata minima del prodotto

    – adottare misure correttive per rendere conforme il prodotto se non è conforme.

    – ritirarlo/richiamarlo dal commercio se non è conforme.

    – informare le autorità competenti sulla pericolosità del prodotto se non è conforme.

    – fornire la documentazione necessaria per valutare la conformità

    Se non vengono rispettati questi obblighi si deve pagare un’ammenda da 3.000 a 30.000 euro

    Art 7: Identificazione nella catena di fornitura

    Obblighi di identificazione nella catena di fornitura da parte della persona responsabile/distributore su richiesta di un’autorità competente.

    Se non vengono rispettati questi obblighi si deve pagare un’ammenda da 10.000 a 25.000 euro

    Art 8: Obblighi in materia di buone pratiche di fabbricazione

    Si ha l’obbligo di seguire le buone pratiche di fabbricazione

    Se non vengono rispettati questi obblighi si deve pagare un’ammenda da 1.000 a 6.000 euro

    Art 10: Obblighi in materia di valutazione della sicurezza e documentazione informativa del prodotto:

    La persona responsabile che immette sul mercato un cosmetico ha l’obbligo di valutare la pericolosità del cosmetico e tenere traccia della documentazione utilizzata.

    Se non vengono rispettati questi obblighi si deve pagare un’ammenda da 10.000 a 100.000 euro

    Art 13: Notifica

    La persona responsabile ha l’obbligo di notificare un prodotto prima di immetterlo sul mercato, così come il distributore ha l’obbligo di fornire le informazioni nel caso in cui immetta in un altro Stato Membro un prodotto già immesso sul mercato.

    Se non vengono rispettati questi obblighi si deve pagare un’ammenda da 1.000 a 6.000 euro

    Art 14 – 15: Restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati, Sostanze classificate come sostanze CMR

    Chiunque impiega nella fabbricazione di prodotti cosmetici sostanze che sono vietate secondo l’allegato II del Regolamento è punito con una reclusione da sei mesi a due anni e con una multa da 2.000 a 15.000 euro. Se il fatto è commesso per colpa, con l’arresto da tre mesi ad un anno e con il pagamento di un’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

    Chiunque impiega nella fabbricazione di prodotti cosmetici sostanze che si trovano negli allegati III, IV, V, VI (rispettivamente Restrizioni, Coloranti, Conservanti, Filtri UV) del Regolamento è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con il pagamento di una multa da 500 a 5000 euro. Se il fatto è commesso per colpa si applica l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda da 250 a 2.500 euro.

    Chiunque impiega sostanze CMR è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con il pagamento di una multa da 2.000 a 15.000 euro, se il fatto è commesso per colpa con l’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

    Art 16: Nanomateriali

    La persona responsabile che non provvede alla notifica alla Commissione in formato elettronico sei mesi prima dell’immissione sul mercato deve pagare una sanzione da 1.000 a 6.000 euro

    Art 18: Sperimentazione animale

    Chiunque immette sul mercato prodotti cosmetici in violazione con i divieti dell’articolo 18 del Regolamento per quanto riguarda la sperimentazione animale, deve pagare un’ammenda da 500 a 5.000 euro ed è punito con l’arresto da un mese ad un anno.

    Chiunque realizzi sperimentazioni animali in violazione con i divieti dell’articolo 18 deve pagare una multa da 500 a 5.000 euro e verrà punito con l’arresto da uno a sei mesi.

    Art 19 – 20: Etichettatura, Dichiarazioni relative al prodotto

    La persona responsabile che immette sul mercato un prodotto cosmetico con etichettatura non conforme all’articolo 19 e 20 deve pagare una multa da 500 a 4000 euro.

    La persona responsabile che impiega nell’etichetta e/o nella presentazione sul mercato e/o nella pubblicità diciture, immagini o segni figurativi che attribuiscono al prodotto caratteristiche o funzioni che non possiede è soggetto a una sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro.

    Art 21: Accesso del pubblico alle informazioni

    La persona responsabile che non garantisce l’accesso del pubblico alle informazioni (composizione qualitativa e quantitativa, composti odoranti e aromatici, nome e numero di codice del composto, identità del fornitore, nonché le informazioni esistenti in merito agli effetti indesiderabili e agli effetti indesiderabili gravi) è soggetto a una sanzione da 1.000 a 6.000 euro.

    Art 23 – 24: Informazioni sugli effetti indesiderabili gravi, Informazioni sulle sostanze

    La persona responsabile e i distributori che non ottemperano all’articolo 23 (comunicazione alle autorità competenti degli effetti indesiderabili gravi) sono soggetti a una sanzione da 500 a 5.000 euro.

    La persona responsabile che non ottempera alla richiesta da parte delle autorità di fornire l’elenco di tutti i prodotti cosmetici che contengono sostanze che possono suscitare qualche dubbio è soggetto a una sanzione da 500 a 5.000 euro.

    Art 25 – 26: Non conformità da parte della persona responsabile, Non conformità da parte del distributore

    La persona responsabile o il distributore che non adottano i provvedimenti richiesti dalle autorità o non adottano misure sufficienti a rendere il cosmetico conforme, è soggetto alla sanzione da 10.000 a 25.000 euro

    Le sanzioni prevista da questo decreto non si applicano al commerciante che pone in vendita/distribuisce un cosmetico nelle confezione originali, se le problematiche si riscontrano con i requisiti intrinseci o la composizione del prodotto, questo avviene solo se il commerciante non è a conoscenza delle incongruenze e la confezione non presenta segni di alterazione.

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