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    Notifica Sito Produttivo

    Il Titolo II del Decreto del Ministero della salute 27 settembre 2018 prevede un censimento dei siti produttivi cosmetici italiani.

    Chiunque produca – in proprio o in conto terzi – cosmetici sul territorio italiano, ha l’obbligo di notificare il sito produttivo all’autorità di controllo.

    La comunicazione dovrà essere inviata via Posta Elettronica Certificata (PEC) a Ministero e alla regione dove si trova il sito di produzione oggetto della comunicazione.

    Le informazioni presenti nella comunicazione dovranno essere:

    • Nome o ragione sociale, C.F. o P.IVA, del soggetto notificante;
    • Indirizzo completo del sito di produzione;
    • Recapiti completi di numero di telefono e PEC (ed eventuale numero di fax);
    • Elenco delle categorie di cosmetici oggetto della produzione;
    • Indicazione delle attività svolte nel sito di produzione, tra quelle individuate come produttive dall’art. 8 del decreto (preparazione del semilavorato, preparazione della miscela finale, ripartizione nel recipiente finale, confezionamento nell’imballaggio secondario, etichettatura).

    CHI
    È oggetto della comunicazione chiunque produca cosmetici.
    La produzione di cosmetici comprende “l’effettuazione di una o più fasi di fabbricazione del prodotto”; il decreto (art. 8) specifica che per fabbricazione si debba intendere:

    • preparazione del semilavorato,
    • preparazione della miscela finale,
    • ripartizione nel recipiente finale,
    • confezionamento nell’imballaggio secondario
    • etichettatura”. Ciò vale anche per le fasi di lavorazione, trasformazione e ripartizione nel recipiente finale di “semilavorati importati da Paesi terzi” e per la “produzione estemporanea e di piccoli volumi qualora trattasi di messa a disposizione del prodotto”

    COME
    La comunicazione dovrà essere fatta utilizando un apposito modello e inviata via PEC

    QUANDO
    Entrata in vigore decreto : 23 dicembre 2018 (30 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

    Per le disposizioni previste dal titolo II:
    – a partire dal 23 dicembre 2018 chi inizierà una nuova attività di produzione di cosmetici dovrà inviare via PEC la comunicazione entro 30 gg
    – chi alla data del 23 dicembre 2018 già produceva cosmetici, dla scadenza era il 23 giugno 2019

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