Il Decreto Legislativo 81/08, al Capo II del Titolo VIII, determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l’udito.
L’art.190 del D.Lgs.81/2008 impone al datore di lavoro di effettuare una valutazione del rumore all’interno della propria azienda al fine di individuare i lavoratori esposti al rischio ed attuare gli appropriati interventi di prevenzione e protezione della salute.
La valutazione del rischio deve essere effettuata da persona qualificata in tutte le aziende, indipendentemente dal settore produttivo, nelle quali siano presenti lavoratori subordinati o equiparati ad essi; nei casi in cui non si possa fondatamente escludere che siano superati i valori inferiori di azione (LEX>80 dB(A) o Lpicco,C > 135 dB(C)) la valutazione deve prevedere anche misurazioni effettuate secondo le appropriate norme tecniche (UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011).
Una corretta valutazione con misurazioni deve contenere:
- gli esiti delle misurazioni svolte con adeguata strumentazione, calibrata e tarata;
- i livelli di esposizione per ogni lavoratore e la classe di rischio in funzione dei valori di azione e dei valori limite;
- l’indicazione di eventuali cofattori (es.: ototossici, vibrazioni, rumori impulsivi…) e le indicazioni per lavoratori particolarmente sensibili al rischio (minori, gestanti e puerpere, …)
- l’indicazione delle aree e delle attrezzature ad elevata rumorosità da segnalare e perimetrare;
- la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei DPI-uditivi.
A valle della valutazione di esposizione, dovranno essere individuate e attuare le misure di prevenzione e protezione finalizzate al controllo e alla riduzione del rischio e, in caso di lavoratori esposti a valori superiori ai limiti superiori di azione occorre redigere il piano di riduzione del rumore (PARE, norma UNI/TR 11347:2010).