I sottoprodotti sono quegli scarti di produzione che possono essere gestiti come beni e non come rifiuti, se soddisfano tutte le condizioni previste dalla legge (art. 184-bis del D.lgs 152/2006), con grandi vantaggi economici e gestionali.
Con l’articolo 184-bis D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) il legislatore nazionale accanto alla definizione di rifiuto ha individuato i criteri secondo cui una sostanza o un oggetto può essere definito come sottoprodotto.
Successivamente con il D.M. 264/2016 è stato emanato il regolamento che chiarisce i criteri secondo i quali una sostanza o un oggetto può essere qualificato come sottoprodotto.
Qualora si voglia qualificare un residuo di produzione come sottoprodotto e non come rifiuto, il produttore è tenuto a dimostrare che lo stesso possiede i requisiti individuati dalla legge.
CEPRA può assistere le imprese nella corretta classificazione di un sottoprodotto nel rispetto dei criteri normativi, nell’elaborazioni della documentazione necessaria e nella implementazione di un corretto iter di gestione.
CEPRA è inoltre in grado di valutare l’eventuale ricaduta della normativa REACH sul sottoprodotto e di gestire gli obblighi derivanti.