Sottoscrizione Accordi Multilaterali di Deroga M351 e RID 01/2023

13, Giu, 2023 | Settore Prodotto

L’Italia ha sottoscritto gli Accordi Multilaterali di Deroga M351 e RID 01/2023 per derogare da alcune prescrizioni nel trasporto su strada e via ferrovia di merci pericolose, in particolare in merito alle esenzioni dalla nomina del Consulente Sicurezza Trasporti.

Con l’edizione 2019 del Regolamento ADR era stato introdotto l’obbligo, posticipato con misura transitoria fino al 1° gennaio 2023, di nominare un Consulente Sicurezza Trasporti anche alle imprese che spediscono, per conto proprio o per conto terzi, merci pericolose sulla base di un contratto e perciò figurano come speditori sul documento di trasporto.

Non era stata introdotta, però, la possibilità di definire delle deroghe da parte delle amministrazioni nazionali degli stati contraenti l’Accordo ADR anche per la figura dello speditore.

Gli Accordi Multilaterali M351 e RID 1/2023 anticipano quindi una disposizione già approvata per l’edizione 2025 dei Regolamenti ADR e RID e che prevede la facoltà, per le Autorità Competenti, di stabilire le condizioni nazionali per derogare dalla nomina del Consulente Sicurezza Trasporti anche per gli speditori di merci pericolose, su strada (M351) e per ferrovia (RID 01/2023).

L’Accordo rimarrà valido fino al 31 dicembre 2024 nei Paesi che lo sottoscriveranno.

Con questo accordo un’azienda, che spedisce su territorio nazionale occasionalmente merci pericolose di bassa pericolosità e minimo rischio di inquinamento, è esentata dalla nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti.

Riguarda quindi tutte le aziende che ricoprono il ruolo di “SPEDITORE” ai sensi del capitolo 1.8.3.2 b) dell’ADR, che a sua volta rimanda al D.M. 4 luglio 2000.

“le imprese che effettuano trasporti in colli od alla rinfusa, in ambito nazionale, di merci pericolose appartenenti alla categoria di trasporto 3, per un massimo di 180 ton/anno, 24 operazioni/anno, 3 operazioni/mese, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti.

Questo accordo è valido fino al 31 dicembre 2024. Dopo tale data entrerà in vigore l’edizione 2025 dell’ADR che ha gia previsto una modifica la capitolo 1.8.3.2 dell’ADR:

“Le autorità competenti delle Parti contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese: a) Riservato b) le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, non superiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5; ovvero c) che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, spedizioni, trasporti di merci pericolose o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente spedizioni, trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.”

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