Riprendendo le definizioni riportate all’articolo 3 del REACH di “uso”, e “utilizzatore a valle” , il Ministero della Salute indica che la definizione di utilizzatore a valle comprende anche i “riempitori” che secondo la linea guida ECHA sono attori che si occupano del trasferimento di sostanze o miscele da un contenitore a un altro.
In tale linea guida viene anche indicato che il reimballaggio (trasferimento di sostanze o miscele in contenitori nuovi o diversi) è considerato un uso e pertanto, i riempitori sono anch’essi utilizzatori a valle, sebbene non utilizzino le sostanze o le miscele in un’altra attività.
Se un’azienda oltre ad apporre il proprio marchio, utilizza il prodotto, secondo la definizione di uso del REACH, per esempio trasferendo la sostanza da un contenitore a un altro, l’azienda è considerata un utilizzatore a valle e deve quindi adempiere gli obblighi a esso pertinenti.
La comunicazione del Ministero della Salute conclude pertanto che un’azienda che effettua attività di travaso non può essere considerata un ‘distributore’ ai sensi del REACH come definito all’articolo 3 del regolamento e che quindi può essere considerato distributore solo chi si limita a immagazzinare e immettere sul mercato la sostanza o la miscela.
Chi predispone un imballaggio secondario mettendo all’interno un imballaggio primario (contenitore chiuso, contenente una sostanza o miscela), senza aprirlo, effettua un’operazione senza manipolare direttamente la sostanza o la miscela e pertanto tale attività non rientra nella definizione di uso e tale impresa è qualificabile come distributore (la responsabilità dell’etichetta dell’imballaggio secondario deve riferirsi all’articolo 33 del CLP(2)).