Il 16 Maggio 2024 è stato pubblicato il Regolamento 2024/1328 che modifica l’allegato XVII del Regolamento 1907/2006 su le restrizioni di octamethylcyclotetrasiloxane (D4) – CAS 556-67-2, decamethylcyclopentasiloxane (D5) – CAS 541-02-6 e dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) CAS 540-97-6.
1) IL D4, D5 e D6 non dovranno essere immessi sul mercato
a) come sostanze pure
b) come componenti di altre sostanze
c) in miscele;
in concentrazioni maggiori o uguali dello 0,1% del peso della rispettiva sostanza da dopo il 6 giugno 2026.
2) Non potranno essere usati come solventi per la pulizia a secco di tessuti, pellame e pellicce dal 6 giugno 2026.
3) In deroga:
a) la restrizione di cui al paragrafo 1 punto c, l’uso di D4 e D5 nei prodotti cosmetici a risciacquo è in vigore dal 31 gennaio 2020.
b) per i prodotti cosmetici non rientranti nella categoria a risciacquo, come definiti dall’Articolo 2 punto a del Regolamento 1223/2009, la restrizione si applicherà dal 6 giugno 2027.
c) per i dispositivi definiti nell’Art.1 del Regolamento 2017/745 e nell’Art. 1 del Regolamento 2017/746, il paragrafo 1 si applicherà dal 6 giugno 2031.
d) per i prodotti medicinali, definiti nell’Art. 1 punto 2 della Direttiva 2001/83/EC e per i prodotti medici veterinari, definiti nell’Art. 4 del Regolamento 2019/6, il paragrafo 1 si applicherà dal 6 giugno 2031.
e) per il D5 impiegato come solvente nella pulizia a secco di tessuti, pellami e pellicce, i paragrafi 1 e 2 si applicheranno dal 6 giugno 2034.
Le restrizioni del D4, D5 e D6 verranno applicate a condizioni e tempi diversi in base alle categorie di prodotto.
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