La Corte UE si pronuncia sulla sperimentazione animale ai sensi del REACH per le sostanze utilizzate nei cosmetici

7, Dic, 2023 | Settore Prodotto

Il 22 novembre 2023, il Tribunale europeo ha pubblicato un’interessante sentenza sul rapporto tra il Regolamento UE sui cosmetici e il REACH in materia di sperimentazione animale.

Come è noto, il Regolamento UE sui cosmetici prevede il divieto di sperimentazione e commercializzazione dei prodotti cosmetici finiti e delle materie prime sugli animali per diversi anni.

Esistono solo alcune eccezioni al divieto, specificate nell’articolo 18 del Regolamento UE sui cosmetici. D’altra parte, i test sugli animali possono essere effettuati nell’ambito del regolamento REACH.

Il caso

Nel 2018, l’ECHA ha chiesto alla società Symrise AG di eseguire alcuni test su animali per valutare il rischio associato all’esposizione dei lavoratori alla sostanza 2-etilesil salicilato. Symrise AG si è rifiutata di ottemperare alla richiesta. Di conseguenza, il caso è stato deferito al Tribunale per la decisione.

La sentenza
A novembre, il Tribunale europeo ha emesso una sentenza che respinge il ricorso di Symrise AG.

La decisione ha dichiarato che gli ingredienti cosmetici possono essere testati su animali ai fini del REACH.

Il Tribunale ha chiarito quanto segue:

  • Non esistono disposizioni che stabiliscano il primato del REACH o del Regolamento UE sui cosmetici. Pertanto, essi devono essere interpretati e applicati in modo coerente e compatibile.
  • I rischi per la salute umana coperti dal Regolamento UE sui cosmetici e dal REACH non sono identici. Il Regolamento UE sui cosmetici garantisce la sicurezza degli utenti finali e dei professionisti che utilizzano i cosmetici in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili. Pertanto, altri rischi, come l’esposizione dei lavoratori durante la produzione, non sono coperti da questo quadro normativo. Il REACH, invece, copre i rischi per la salute umana relativi a tutte le esposizioni durante l’intero ciclo di vita della sostanza. Tra questi, i rischi a cui sono esposti i lavoratori.
  • Il divieto di sperimentazione animale previsto dal Regolamento UE sui cosmetici riguarda solo i test effettuati per dimostrare la sicurezza del prodotto secondo il Regolamento UE sui cosmetici, che sono inclusi nella relazione di valutazione della sicurezza. Ulteriori test, come quelli effettuati in conformità al regolamento REACH, non sono coperti dal divieto.

Sebbene la decisione impugnata imponga a Symrise AG di effettuare determinati studi su animali vertebrati, l’azienda può evitarli producendo adattamenti validi. In questo modo, la richiesta del REACH non costituisce un obbligo di effettuare test sugli animali in contrasto con la politica dell’azienda in materia.

La decisione può essere impugnata entro due mesi davanti alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto.

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