É stato pubblicato il Regolamento (UE) 2023/1464 che modifica l’Allegato XVII del Regolamento REACH. L’aggiornamento prevede una nuova restrizione che riguarda la formaldeide e i prodotti che rilasciano formaldeide.
Non è ammessa l’immissione sul mercato dopo il 6 agosto 2026in articoli se, nelle condizioni di prova specificate nell’appendice 14, la concentrazione di formaldeide rilasciata da tali articoli è superiore a:
a) 0,062 mg/m3 per i mobili e gli articoli a base di legno;
b) 0,080 mg/m3 per gli articoli diversi dai mobili e dagli articoli a base di legno.
Il primo comma non si applica:
a) agli articoli in cui la formaldeide o le sostanze che rilasciano formaldeide sono esclusivamente presenti in natura nei materiali con cui sono prodotti gli articoli;
b) agli articoli destinati esclusivamente all’uso all’aperto in condizioni prevedibili;
c) agli articoli da costruzione utilizzati esclusivamente al di fuori dell’involucro edilizio e della barriera al vapore e che non emettono formaldeide nell’aria degli ambienti chiusi;
d) agli articoli destinati esclusivamente all’uso industriale o professionale, a meno che la formaldeide da essi rilasciata non comporti l’esposizione del pubblico in condizioni d’uso prevedibili;
e) agli articoli per i quali si applica la restrizione di cui alla voce 72;
f) ai biocidi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(*);
g) ai dispositivi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745;
h) ai dispositivi di protezione individuale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/425;
i) agli articoli destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004;
j) agli articoli usati.
Non è ammessa l’immissione sul mercato dopo il 6 agosto 2027in veicoli stradali se, nelle condizioni di prova specificate nell’appendice 14, la concentrazione di formaldeide all’interno di tali veicoli è superiore a 0,062 mg/m3.