L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha pubblicato il 28 febbraio 2023 una avviso contenente disposizioni per gli operatori economici che importano prodotti da extra-UE in relazione alle sostanze soggette all’allegato XIV.
Nella dichiarazione doganale, viene richiesto l’inserimento di un codice in riferimento all’allegato XIV (autorizzazioni) del REACH.
Le sostanze chimiche incluse nell’Allegato XIV possono essere importate nel territorio dell’UE o immesse sul mercato solo se autorizzate da una singola Decisione della Commissione UE (articolo 56, punti 1 e 2). L’inserimento nella dichiarazione doganale del numero identificativo dell’autorizzazione REACH concessa all’importatore è obbligatoria.
I codici inseriti sono:
- C073: Autorizzazione REACH, a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006.
- Y105: Esenzione generica dall’autorizzazione REACH (articolo 56 del regolamento (CE) n. 1907/2006)
- Y109: Esenzione specifica dall’autorizzazione REACH (usi o categorie di usi esentati elencati all’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006)
- Y115: Esenzione dall’obbligo di autorizzazione di cui al titolo VII in virtù dell’articolo 2, punti 5 e 8, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)