CESSORI DI FORMALDEIDE: modifica del preambolo dell’allegato V del Regolamento (CE) n. 1223/2009

11, Lug, 2022 | Settore Prodotto

La formaldeide (CAS: 50-00-0) è classificata come cancerogena (Categoria 1B) e sensibilizzante per la pelle (Reg CLP 1272/2008, allegato VI) ed è pertanto vietata nei prodotti cosmetici (Allegato II/1577).

L’Allegato V del Regolamento cosmetici contiene un elenco delle sostanze ammesse come conservanti, alcune delle quali (Imidazolidinyl urea, Diazolidinyl urea, DMDM Hydantoin…) possono cedere gradualmente formaldeide ai fini di conservare il prodotto finito.

Al fine di informare il consumatore sulla presenza di questa sostanza, nel preambolo dell’Allegato V è riportato per questi prodotti l’obbligo di indicare la specifica avvertenza “contiene formaldeide” , quando la concentrazione di formaldeide nel prodotto finito supera lo 0,05%.

Alla luce delle ultime valutazioni di SCCS, la Commissione (Regolamento 2022/1181) ha stabilito che il limite per fare scattare l’obbligo di etichettatura deve essere abbassato a 0,001% (10 ppm).

Il Regolamento entra in vigore il 31 luglio 2022, tuttavia tutti i prodotti conformi al Regolamento (CE) n. 1223/2009 in vigore al 30 luglio 2022 possono essere immessi sul mercato dell’Unione fino al 31 luglio 2024 ed essere messi a disposizione sul mercato dell’Unione fino al 31 luglio 2026.

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