É stato pubblicato il Decreto Legge, precedentemente disponibile solo in bozza, che conferma l’allentamento delle misure anti-Covid unitamente ad altre previsioni normative, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza prevista per il prossimo 31 marzo 2022. Tra le misure prorogate si segnalano, in particolare, la possibilità di ricorrere al lavoro agile in modalità semplificata fino al 30 giugno 2022 e l’obbligo dal 1° al 30 aprile 2022 per tutti i lavoratori di accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass base, compresi gli over (decade il Green Pass Rinforzato).
Ulteriori dettagli:
Green Pass
Fermo restando l’obbligo vaccinale per gli over 50 (con sanzione di 100 € per gli inadempienti a cura dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate), fino al 30 aprile 2022 tutti i lavoratori, compresi gli over 50, accederanno ai luoghi di lavoro esibendo il Green Pass base (rilasciato in base a vaccinazione, guarigione o tampone negativo valido 48, se antigenico rapido, o 72 ore, se molecolare).
La sospensione dal lavoro, per i lavoratori non vaccinati, resterà solo per il personale sanitario e per i lavoratori di strutture ospedaliere e delle RSA per i quali l’obbligo di vaccinazione permane fino al 31 dicembre 2022.
Resteranno altresì ferme, in caso di mancata esibizione del Green Pass da parte dei lavoratori e di mancati controlli da parte del datore di lavoro, le pertinenti sanzioni disciplinari e amministrative vigenti.
Dal 1° al 30 aprile 2022, sarà necessario essere in possesso di Green Pass base per accedere ai seguenti servizi e attività:
· mense e catering continuativo su base contrattuale;
· servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso (esclusi quelli all’interno di alberghi);
· concorsi pubblici;
· corsi di formazione pubblici e privati;
· aeromobili, navi, traghetti, treni e autobus interregionali.
Sempre dal 1° al 30 aprile 2022, sarà necessario essere in possesso di Green Pass rafforzato per accedere ai seguenti servizi e attività:
· convegni e congressi;
· eventi al chiuso.
Dal 1° maggio 2022 non sarà più necessario esibire il Green Pass.
Lavoro agile
È prorogata al 30 giugno 2022 la possibilità di ricorrere allo smart working nel settore privato senza l’accordo individuale. Resta in vigore anche la procedura semplificata di comunicazione.
Lavoratori fragili
Le disposizioni in merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori fragili sono prorogate al 30 giugno 2022.
Non è stata invece prorogata la disposizione che prevedeva che, di norma, i lavoratori fragili svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile; la decisione di come procedere in questi casi è quindi ora demandata al datore di lavoro per il tramite del medico competente.
Protocolli anti-contagio
In base all’Art. 3 del Decreto, il Ministero della Salute, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022 può:
- adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali,
- può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.
Questo è il nuovo contenuto dell’art. 10 bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022.
Isolamento e autosorveglianza
Il Decreto conferma che i soggetti positivi sono in isolamento fino all’avvenuta negativizzazione.
A partire dal 1° aprile 2022 invece, ai contatti stretti di soggetti positivi, a prescindere dal loro status vaccinale, non si applica più la misura della quarantena, ma quella dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare mascherine FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino a dieci giorni dalla data dell’ultimo contatto stretto, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Il Decreto proroga al 30 aprile 2022 i seguenti obblighi:
· indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’accesso ad aeromobili, navi, traghetti, treni e autobus interregionali, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
· indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private.
Inoltre, fino al 30 aprile 2022 le mascherine chirurgiche sono considerate Dispositivi di Protezione Individuale anche per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro.
Sistema delle Zone e struttura commissariale
Cessa il sistema delle zone colorate per individuare le restrizioni applicabili in ciascuna Regione in funzione della classe assegnata e viene dismessa la struttura commissariale i cui compiti vengono affidati al Ministero della Difesa, fino a fine anno, e successivamente al Ministero della Salute.
Semplificazioni in materia di organi collegiali
Dal 1° aprile 2022 vengono meno anche le semplificazioni in materia di convocazione degli organi collegiali previste dall’art. 73 del DL n.18/2020.
Entrata in vigore
Il DL è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta, cioè il 25 marzo 2022.