Le novità per la Formazione Addetto Antincendio

1, Set, 2022 | Settore Igiene e Sicurezza

Sono state introdotte importanti novità per la formazione dell’addetto antincendio con il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 (che sostituisce il precedente D.M. del 10 marzo 1998 sulla gestione e formazione antincendio sui luoghi di lavoro) e che entrerà in vigore il 04/10/2022.

L’Allegato III del citato DM introduce alcune novità per la formazione degli addetti al servizio di prevenzione incendi e il loro aggiornamento, ovvero:

1. Cambia la frequenza dell’aggiornamento
2. Cambia la denominazione dei corsi
3. È stato introdotto l’obbligo di esercitazioni pratiche

Frequenza dell’aggiornamento

Al comma 5 dell’art. 5 del D.M. 2/09/2021 viene stabilito che la frequenza di specifici corsi di aggiornamento ha cadenza almeno quinquennale e non più triennale come accadeva finora.

Si precisa che, se al momento dell’entrata in vigore del decreto sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, per ottemperare all’obbligo di aggiornamento l’addetto deve frequentare un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, ovvero entro il 04/10/2023.

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Nuova denominazione dei corsi

• Attività di Livello 3 (sostituisce la denominazione Alto Rischio): attività con presenza di sostanze altamente infiammabili e probabilità di propagazione di incendio elevata. Industrie e depositi. Fabbriche e depositi di esplosivi, centrali termoelettrici, impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili, etc.
• Attività di Livello 2 (sostituisce la denominazione Medio Rischio): attività con presenza di sostanze infiammabili e probabilità di propagazione di incendio limitata.
• Attività di Livello 1 (sostituisce la denominazione Basso Rischio): presenza di sostanze a basso tasso di infiammabilità e probabilità di propagazione di incendio scarsa.

Obbligo di esercitazioni pratiche

Per ciascun livello di attività è prevista una parte pratica da svolgere in presenza ed è stata eliminata la possibilità per le attività di livello 1 (vecchio rischio basso) di ricorrere ad ausili multimediali a sostituzione della parte pratica in presenza.
La parte teorica (sia del corso sia dell’aggiornamento) si può frequentare anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono ma non più e-learning (modalità di apprendimento asincrona).
Invece, la parte pratica, prevista per ciascun livello, è da svolgere in presenza.

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