COVID-19: aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19 e proroga Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Si segnala la pubblicazione delle seguenti ordinanze:
– Ordinanza del Ministero della Salute del 29 dicembre, che proroga al 30 aprile le misure disposte con l’Ordinanza del Ministro della Salute del 31 ottobre 2022 (obbligo di uso dei dpi nelle strutture sanitarie)
– Circolare del Ministero della Salute del 31 dicembre 2022 che ha ridefinito le regole per la gestione della positività al Covid-19 e ridotto i giorni di autosorveglianza per i contatti stretti (contenente anche disposizioni specifiche per gli operatori sanitari). In particolare stabilisce:
• per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare. In questo caso è obbligatorio, al termine dell’isolamento, l’uso della FFP2 fino al 10° giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici) ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati; queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare;
• per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni, a fronte di un test antigenico o molecolare (effettuato presso struttura sanitaria/farmacia) risultato negativo;
• per i casi in soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo;
• per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo;
• per i cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare.
Per quanto riguarda invece i contatti stretti di soggetti positivi al Covid-19, la Circolare conferma che a questi si applica il regime dell’autosorveglianza, che è tuttavia ridotto a 5 giorni dalla data dell’ultimo contatto stretto.
Si ricorda che il regime di autosorveglianza consiste in:
− obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti;
− raccomandazione di eseguire un test antigenico o molecolare alla comparsa di sintomi e, nel caso in cui questo sia negativo, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto, se sono ancora presenti sintomi.
Applicazione nei luoghi di lavoro
Considerando che la sopracitata Circolare del Ministero della Salute evidenzia l’obbligo di tampone negativo solamente per specifiche casistiche e che il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARSCoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” va attuato tenendo conto dell’evoluzione dell’andamento dei contagi e della normativa in materia, salvo ulteriori specifiche, si ritiene che non sia più necessario verificare l’avvenuta negativizzazione per la ripresa dell’attività lavorativa nei casi in cui la Circolare non richiede l’effettuazione del tampone.
Si evidenzia che i lavoratori che interrompono l’isolamento dopo 5 giorni dalla positività (perché sempre asintomatici o perché asintomatici da almeno 2 giorni) e che rientrano al lavoro anche in assenza di un tampone negativo, devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo. Tale obbligo di indossare la mascherina FFP2 può essere interrotto prima del 10° giorno, a fronte di un test antigenico o molecolare negativo, la cui effettuazione da parte del lavoratore è tuttavia discrezionale e facoltativa.