Il Decreto Legge 146/2021, convertito nella Legge 215/21, ha modificato il D.Lgs. 81/08 e in particolare alcune disposizioni relative alla figura del preposto.
La “Commissione Parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati” ha approvato il 20 aprile 2022 la Relazione intermedia sull’attività svolta. Il documento è molto ampio e affronta vari temi, tra cui quello degli infortuni sul lavoro e dello sfruttamento dei lavoratori (link al testo integrale del documento).
Il documento approfondisce inoltre la figura del preposto, ai sensi delle modifiche apportate dal DL Fiscale.
Conferma della definizione del ruolo di datore di lavoro, dirigente e preposto in materia di salute e sicurezza
La Commissione afferma la necessità di una coerenza tra l’organizzazione della produzione e quella della sicurezza, così da non rendere penalmente esposti i preposti di fatto.
Inoltre sottolinea la distinzione rilevante tra la figura del datore di lavoro e del dirigente, da un lato, e quella del preposto, dall’altro; infatti solo i primi due hanno autonomia decisionale, mentre i preposti devono esclusivamente vigilare sul rispetto delle disposizioni autonomamente impartite da datori di lavoro e dirigenti.
Obbligo di individuazione formale del preposto
Questo nuovo obbligo determina il venir meno della figura del preposto di fatto.
La Commissione afferma che l’individuazione deve avvenire con un atto scritto, ma non fornisce dettagli sulle modalità concrete, pertanto possono ritenersi valide diverse modalità (all’interno del DVR, in atti generali, attraverso specifici incarichi, etc).
Formazione del preposto
La Commissione chiarisce che l’obbligo di svolgere la formazione “in presenza” può considerarsi adempiuto anche per la formazione in videoconferenza sincrona.
Si ricorda che i contenuti e la durata di questa formazione verranno definiti a livello di Accordo Stato-Regioni.
Modalità della vigilanza da parte del preposto
La Commissione afferma che l’obbligo di vigilanza non consiste in un obbligo di presenza continuativa di un preposto per ogni attività di lavoro.
Per le attività lavorative svolte da una squadra al di fuori della sede aziendale, è opportuno che la squadra abbia il suo preposto; tuttavia nel caso in cui diverse squadre lavorino nello stesso ambiente fuori sede, è possibile nominare un solo preposto per tutte le squadre.
Per le attività lavorative svolte da un singolo lavoratore al di fuori della sede aziendale, non è necessaria la presenza costante di un preposto, ma deve essere organizzato un sistema di vigilanza random a cura di un preposto itinerante; in mancanza di questo, il compito può essere svolto da un dirigente o dal datore di lavoro.
In sintesi, la Commissione afferma che il compito del preposto non è quello di sorvegliare a vista ed ininterrottamente da vicino il lavoratore, ma di assicurarsi personalmente che questi esegua le disposizioni di sicurezza impartite ed utilizzi gli strumenti di protezione prescritti. Ciò il preposto può farlo anche allontanandosi dal luogo dove si trova il lavoratore, dedicandosi ad altri compiti di sorveglianza e di lavoro, purché quando effettua il controllo si assicuri in modo efficace (senza tollerare non conformità) personalmente e senza intermediazione di altri dell’osservanza degli ordini impartiti.