Il giorno 23 settembre 2023 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) il Decreto Direttoriale n. 97 del 21 settembre 2023, che fornisce una tabella esplicativa e riassuntiva riguardo alle tempistiche di iscrizione al RENTRI e alle altre scadenze previste in materia di registro carico-scarico e formulari di identificazione dei rifiuti, già fissate nel precedente D.M. n.53 pubblicato in aprile.
Si riporta la tabella contenuta in tale Decreto.
Si ricorda che con il RENTRI cambieranno le modalità di registrazione, tracciamento e gestione dei rifiuti per la maggior parte delle imprese produttive.
Se volete avere informazioni a riguardo o se volete verificare in quale categoria ricadete e qual è il termine massimo di iscrizione per la vostra categoria, se soggetti, potete scrivere all’indirizzo m.fasan@ceprasrl.it o g.bonvicini@ceprasrl.it o contattare il settore ambiente di Cepra telefonicamente al numero 051 619 9696.
ALLEGATO TABELLA SCADENZE RENTRI
1. Scadenze per l’iscrizione al RENTRI |
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L’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche: |
Data (art. 13, comma 1) |
lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a) |
a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 |
lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b) |
a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 |
lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c) |
a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 |
2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli |
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Scadenza per l’adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) |
Data (art.9, comma 1) |
I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera a). |
a decorrere dal 13 febbraio 2025 |
3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale |
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Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale |
Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4, comma 3, lettera b) |
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025 |
a decorrere dal 13 febbraio 2025 |
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025 |
dalla data di iscrizione al RENTRI |
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026 d |
dalla data di iscrizione al RENTRI |
4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale |
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Scadenza per l’emissione del FIR in formato digitale |
Data per l’emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale (art. 7, comma 8) |
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera c) |
a decorrere dal 13 febbraio 2026
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