OBBLIGO DI NOMINA DEL CONSULENTE ADR PER CHI SPEDISCE MERCI/RIFIUTI PERICOLOSI

9, Set, 2022 | Settore Ambiente, Settore Igiene e Sicurezza, Settore Prodotto

Entro il 31 dicembre 2022 tutte le imprese che spediscono merci o rifiuti soggetti ad ADR dovranno nominare un Consulente per la Sicurezza dei Trasporti di Merci Pericolose, (Consulente ADR)

L’obbligo è adesso esteso anche alle aziende che effettuano spedizioni occasionali o di quantitativi minimi di merci e/o rifiuti pericolosi.

NOMINA DEL CONSULENTE PREVISTA DALL’ADR

L’obbligo di nomina del Consulente è prescritto in Sezione 1.8.3 ADR:

1.8.3 Consulente per la sicurezza

1.8.3.1 Ogni impresa, la cui attività comporta la spedizione o il trasporto di merci pericolose su strada, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, deve nominare uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati «consulenti», incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività.

La Sezione 1.8.3.2 dell’ADR prevede che le autorità competenti nazionali, il Italia il Ministero dei Trasporti, possano prevedere delle esenzioni alla nomina del consulente quando:

a. le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al 1.1.3.6 e al 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5; ovvero

b. che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose o operazioni di imballaggio, riempimento, carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di imballaggio, riempimento, carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.

La Sezione 1.6.1.44 dell’ADR ha introdotto poi una deroga alla nomina del consulente (entro 31 dicembre 2022) per le Aziende che si configurano solo come Speditori.

LE ESENZIONI DALLA NOMINA DEL CONSULENTE ADR APPLICABILI IN ITALIA

I decreti legislativi nazionali che regolamentano la figura del consulente ADR sono il n°40 del 4 febbraio 2000 e il n°35 del 27 gennaio 2010.
Il Dlgs n°40 è stato abrogato dal Dlgs n°35 e di fatto, quest’ultimo, per quanto riguarda l’esenzione della nomina del consulente, non comprende la figura dello “SPEDITORE” e rimanda al capitolo 1.8.3 ADR, il quale, per applicare l’esenzione dalla nomina per spedizioni in esenzione totale e/o parziale, richiede un decreto legislativo nazionale.

COMMENTI

  • La nomina del Consulente ADR è prevista per le aziende che ricoprono il ruolo di “Speditore”, “Trasportatore”, “Imballatore”, “Caricatore”, “Riempitore” e “Scaricatore”.
  • Il termine “Spedizione” in 1.8.3.1 è stato introdotto dall’edizione 2019 dell’ADR e di conseguenza l’obbligo di nomina del Consulente per lo “Speditore”, con deroga fino al 31 dicembre 2022.
  • Secondo quanto prescritto in 1.8.3.2 a) dell’ADR, uno “speditore” può essere esentato dalla nomina del Consulente solo se l’autorità competente di riferimento prevede una disposizione di legge nazionale che permette l’esenzione dalla nomina in caso di spedizioni in esenzione parziale per unità di trasporto (1.1.3.6 ADR), esenzione totale per disposizioni speciali (3.3 ADR), esenzione totale per quantità limitata (3.4 ADR), esenzione totale per quantità esenti (3.5 ADR).
  • Dato che in 1.8.3.2. b) dell’ADR non viene citata l’operazione di “spedizione”, uno “speditore” deve necessariamente nominare un consulente ADR se effettua spedizioni occasionali di merci pericolose oltre i limiti di esenzione. Non è dunque applicabile l’esenzione prevista dal D.M del 4 luglio 2000 ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40 per numero di operazioni limitate a 24 volte/anno, 3volte/mese di quantitativi non superiori a 180 ton/anno di merci o rifiuti poco pericolosi (gruppo di imballaggio III o categoria di trasporto 3).

CONCLUSIONI

È evidente un’incertezza normativa, poiché le esenzioni nazionali sono applicabili unicamente alle imprese che ricoprono i ruoli di “trasportatore”, “caricatore”, “scaricatore”, “imballatore” e “riempitore” e che dunque effettuano operazioni di trasporto, carico, scarico, riempimento cisterne e composizione colli, connesse a tali trasporti.
Mentre l’ADR prevedrebbe anche l’esenzione per la figura dello “speditore” se fosse previsto dalla normativa nazionale.
L’assenza di esenzioni dalla nomina del Consulente per lo “Speditore” potrebbe essere uno strumento scelto (sia a livello internazionale che nazionale) per tutelare il soggetto su cui ricadono buona parte delle responsabilità. In 1.4.2.1. ADR si legge infatti che lo “Speditore” ha l’obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni dell’ADR ed è in particolare il responsabile:

  • della classificazione delle merci/rifiuti spediti
  • della scelta e della segnalazione degli imballaggi o delle cisterne utilizzate per il loro trasporto
  • della redazione della documentazione che accompagna di trasporto.

IN ATTESA DI UN EVENTUALE INTERVENTO DELL’AUTORITÀ COMPETENTE, SI CONFERMA LA NECESSITÀ DI NOMINARE IL CONSULENTE ADR ANCHE PER QUELLE AZIENDE CHE SI CONFIGURANO COME “SPEDITORI” ADR ANCHE SE LE SPEDIZIONI AVVENGONO IN REGIME DI ESENZIONE PARZIALE E/O TOTALE.

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