Il D.lgs. 102/2020 pone limitazioni alle emissioni di sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata.
Tali sostanze, assieme a quelle classificate SVHC, devono essere limitate nella maggior misura possibile e nel caso di utilizzo delle stesse il decreto richiede di presentare una relazione di eventuale sostituibilità e di aggiornare l’autorizzazione alle emissioni entro il 1° gennaio 2025.
Il MASE però con la nota n. 232480 del 17 dicembre 2024 ha precisato che i gestori delle installazioni in cui sono utilizzate sostanze o miscele classificate sono tenuti a presentare un’istanza di autorizzazione ai sensi dell’art.3, comma 3 del suddetto decreto, solo nel caso in cui l’Autorità competente lo abbia esplicitamente richiesto.