Il 21 Marzo è entrato in vigore il Decreto Legislativo n 18 del 23 Febbraio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 Marzo 2023. Il decreto ha lo scopo di attuare la Direttiva (UE) 2020/2184 del 16 Dicembre 2020 riguardante la qualità delle acque destinate al consumo umano.
Viene abrogato il Decreto Legislativo 31/2001.
Il D.lgs 18/23 introduce l’approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio, finalizzato a garantire la sicurezza delle acque potabili mediante il monitoraggio dell’intera filiera idropotabile, dal prelievo alla distribuzione.
Inoltre, si implementano controlli atti a garantire l’accesso universale ed equo all’acqua considerando anche i rischi correlati ai cambiamenti climatici e fissando requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano.
VARIAZIONI (NUOVI ANALITI E/O NUOVI LIMITI)
Al fine di verificare la salubrità delle acque potabili il decreto elenca nuovi parametri da verificare e varia alcuni limiti di accettabilità.
Analisi chimica (Allegato I, parte B):
• Antimonio con valore limite di 10 µg/L;
• Bisfenolo A con valore limite 2,5 µg/L
• Clorati e Cloriti con valore limite di 0,25 mg/L (dal 12/01/2026);
• Cromo con valore limite di 25 µg/L (dal 12/01/2026);
• Acidi aloacetici (HAAS) con valore limite 60 µg/L;
• Microcistina – LR con valore limite 1 µg/L;
• PFAS totale con valore limite di 0.50 µg/L;
• Piombo con un valore limite di 5 µg/L (tassativo dal 12/01/2036);
• Rame con un valore limite di 2 mg/L;
• Selenio con un valore limite di 20 µg/L;
• Somma di PFAS con valore limite 0,10 µg/L;
• Uranio, con valore limite di 30 µg/L;
• Vanadio con un valore limite di 140 µg/L;
Analisi microbiologica (Allegato 1 parte D):
Un’importante novità è l’obbligo di analisi della Legionella nell’acqua potabile distribuita nelle strutture prioritarie elencate in Allegato VIII, con valore limite pari a 1000 UFC/L.
Cepra è in grado di effettuare tutte le analisi necessarie al fine di soddisfare i requisiti imposti dal nuovo decreto.
OBBLIGHI
Il decreto interessa le figure coinvolte nell’intera filiera idropotabile, dai gestori idropotabili ai gestori della distribuzione idrica interna (GIDI), i quali sono tenuti ad effettuare una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie riportate in Allegato VIII (strutture sanitarie, socio-sanitarie, centri riabilitativi ed ambulatoriali, strutture ricettive alberghiere, istituti penitenziari, navi, aeroporti, stazioni, ristorazione pubblica e collettiva, mense aziendali o scolastiche, caserme, istituti di istruzione dotati di strutture sportive, palestre ed altre strutture ad uso collettivo).
Il decreto impone di prestare particolare attenzione ai parametri elencati in Allegato I, parte D (analisi Legionella e determinazione del Piombo) e di attuare le necessarie misure preventive e correttive seguendo le Linee Guida riportate nel RAPPORTO ISTISAN 22/32.
Al mancato adempimento degli obblighi imposti dal decreto conseguono delle sanzioni amministrative pecuniarie (Articolo 23).