Il regolamento sui prodotti fertilizzanti (Reg. UE 2019/1009 – FPR) prevede dei cirteri di conformità al REACH anche più severi rispetto al REACH stesso.
Infatti nel regolmaneto FPR viene indicato che:
“Tutte le sostanze incorporate nel prodotto fertilizzante dell’UE, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela, ad eccezione dei polimeri, devono essere state registrate a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 ( 2 ), in un fascicolo contenente:
- le informazioni di cui agli allegati VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006, e
- una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1907/2006, che contempli l’impiego della sostanza come prodotto fertilizzante,
a meno che tale sostanza non rientri espressamente in una delle esenzioni dall’obbligo di registrazione di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 1907/2006 o all’allegato V, punto 6, 7, 8, 9 o 10 (solo per la magnesia), del medesimo.”
Ciò significa che per quasi tutte le Categorie di Materiali Costituenti (CMC) il FPR prevede:
- la registrazione REACH anche per le sostanze prodotte importate < 1 tonn/anno (salvo specifiche esenzioni , non sempre equiparabili a quelle previste dal REACh stesso)
- l’uso come prodotto fertilizzante sia sempre incluso nel CSR
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