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    PIC

    Il Regolamento PIC Prior Informed Consent (Regolamento (UE) n. 649/2012) disciplina l’importazione e l’esportazione di alcune sostanze pericolose e vietate in Europa ed impone obblighi a chi vuole esportare queste sostanze in paesi EXTRA-EU.

    L’obiettivo è quello di attuare in EU la Convenzione si Rotterdam, favorendo la cooperazione nel commercio internazionale.

    In allegato I sono riportate le sostanze vietate o soggette a restrizioni rigorose. Il regolamento PIC vale anche per le sostanze chimiche di cui è vietata l’esportazione ai sensi dell’allegato V.

    L’esportazione di queste sostanze chimiche è soggetta a due tipi di requisiti:

    1. notifica dell’esportazione
    2. consenso esplicito.

    ALLEGATO I

    Racchiude un elenco di sostanze, gruppi di sostanze o miscele contenenti sostanze in concentrazioni tali da far scattare la classificazione e l’etichettatura CLP.

    L’elenco si divide in tre parti che definiscono i vari obblighi applicati alle sostanze chimiche.

    Parte 1

    • procedura di notifica dell’esportazione se la sostanza rientra in una delle quattro sottocategorie d’uso stabilite nel regolamento PIC:
      • sostanze chimiche industriali destinate a usi professionali
      • sostanze chimiche industriali destinate all’impiego da parte del consumatore
      • pesticidi in qualità di prodotti fitosanitari
      • altri pesticidi, compresi i biocidi

    Parte 2

    • procedura di notifica dell’esportazione e consenso esplicito.

    L’autorità nazionale deve ricevere una comunicazione da parte dell’autorità del paese di importazione che attesti l’accordo all’importazione.

    Parte 3

    • procedura di notifica dell’esportazione, consenso esplicito.

    Si può evitare il consenso esplicito quando la risposta all’esportazione è pubblicata nella circolare PIC.

    NOTIFICA ALL’ESPORTAZIONE

    Gli esportatori con sede in UE sono tenuti a notificare la propria intenzione di esportare le sostanze chimiche riportate nell’allegato I del PIC in un paese extra UE. La notifica deve essere effettuata nel periodo antecedente alla prima esportazione nell’anno considerato e alla prima esportazione in ciascun anno civile successivo, gli esportatori hanno l’obbligo di notifica nei confronti dell’autorità nazionale designata del paese da cui sarà effettuata l’esportazione.

    A ogni notifica di esportazione viene assegnato un identificatore univoco quale numero di riferimento identificativo (RIN).

    Contenuto della notifica:

    • identità della sostanza, della miscela o dell’articolo da esportare.
    • informazioni sull’esportazione, come il paese di origine, il paese di destinazione, la data della prima esportazione dell’anno, il quantitativo stimato da esportare, l’impiego cui la sostanza è destinata nel paese importatore, il nome e l’indirizzo dell’esportatore e dell’importatore;
    • informazioni sulle misure di precauzione da adottare;
    • intesi delle caratteristiche fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche;
    • impieghi della sostanza chimica in EU;
    • indicazione sintetica delle misure restrittive adottate e relative motivazioni.

    La serie completa dei dati richiesti si trova nell’allegato II del regolamento PIC.

    La notifica deve essere fatta 35 giorni prima che avvenga l’esportazione, entro 25 giorni dalla prima esportazione l’autorità nazionale deve convalidarla e 15 giorni prima l’ECHA deve inviarla al Paese importatore extra EU.

    CONSENSO ESPLICITO

    Oltre all’obbligo di notifica, l’esportazione di sostanze chimiche comprese nelle parti 2 e 3 dell’allegato I del regolamento PIC è subordinata anche all’esistenza di un consenso esplicito concesso dall’autorità nazionale designata del paese importatore non appartenente all’UE.

    Esistono alcune deroghe al consenso esplicito.

    Un consenso esplicito resta valido per le esportazioni successive per un periodo di tre anni civili, salvo diversa indicazione nelle condizioni relative al consenso esplicito stesso. In questi tre anni, qualsiasi società operante nel territorio dell’UE può esportare la stessa sostanza chimica verso il paese che ha concesso il consenso esplicito (purché consentito dalle condizioni del consenso), pur dovendo continuare a soddisfare gli obblighi annuali di notifica e relazione.

    L’ECHA gestisce una banca dati di tutte le notifiche – esistenti e nuove – e le risposte riguardanti il consenso esplicito.

    RELAZIONE ANNUALE

    Nel corso del primo trimestre di ogni anno gli esportatori e gli importatori di sostanze chimiche soggette alla procedura PIC devono comunicare, alle rispettive autorità nazionali designate, i quantitativi esatti della sostanza chimica spedita verso o proveniente da ciascun paese non appartenente all’UE durante l’anno precedente.

    ePIC
    ePIC è lo strumento informatico che è stato istituito ed è gestito dall’ECHA al fine di garantire che gli obblighi previsti dal regolamento PIC siano supportati da adeguati sistemi informatici.

    Per maggiori informazioni contatta un nostro consulente

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