ADR: esenzioni dalla Nomina del Consulente

Il 20 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 220 del 20-9-2023) il Decreto Ministeriale del 7 agosto 2023 che ufficializza le condizioni alle quali le imprese possono avvalersi dell’esenzione dalla nomina di un Consulente per la Sicurezza per il Trasporto delle Merci Pericolose su strada.

In accordo alla sottosezione 1.8.3.2 ADR, saranno esentate dall’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza del trasporto le imprese che svolgono “attività” di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento e scarico di merci pericolose su strada.

  • Esenzione per limiti quantitativi (3.4 - 3.5) o disposizioni speciali (3.3)
  • Esenzione per trasporti in colli (1.1.3.6)
  • Esenzione per spedizioni occasionali (rinfusa e cisterna) di merci a bassa pericolosità
  • Esenzioni per trasporto di merci pericolose a destino finale

Anche in caso di esenzione dalla nomina, rimane in capo al Legale Rappresentante dell’impresa l’obbligo della formazione degli Operatori in merito al trasporto di merci pericolose.

Anche nel caso in cui non sia necessario nominare un Consulente, permane anche l’obbligo di redigere, la “Relazione di Incidente”, quano prevista.

Nessuna esenzione è invece prevista per “attività” connesse alle modalità di trasporto Ferroviaria (RID) e per Vie Navigabili Interne (ADN).

 

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